Con la decisione in esame le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto che riguarda la debenza o meno del contributo di mobilità dovuto alle società sottoposte a procedimenti esecutivi concorsuali ed, in particolare, da quelle in concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori. Si osserva che il suddetto contrasto era nato a seguito della modifica legislativa che aveva espressamente esteso anche alle società in concordato preventivo con cessione dei beni, su richiesta del commissario giudiziale, la possibilità di usufruire del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ancorché il concordato preventivo non fosse stato (ancora) omologato, così come è attualmente previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 223/1991. L'A. espone i due indirizzi giurisprudenziali che si sono contrapposti ed espone l'interpretazione corretta, data dalla Suprema Corte nella pronuncia annotata, del terzo comma dell'art. 3 l. n. 223 cit.

Signorelli, F. (2004). Esonero dal contributo GIGS per i lavoratori licenziati.(Osservazioni a Cass. sez. un. civ. 12 marzo 2003, n. 3597). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 26(5), 487-488.

Esonero dal contributo GIGS per i lavoratori licenziati.(Osservazioni a Cass. sez. un. civ. 12 marzo 2003, n. 3597)

SIGNORELLI, FABIO
2004

Abstract

Con la decisione in esame le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto che riguarda la debenza o meno del contributo di mobilità dovuto alle società sottoposte a procedimenti esecutivi concorsuali ed, in particolare, da quelle in concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori. Si osserva che il suddetto contrasto era nato a seguito della modifica legislativa che aveva espressamente esteso anche alle società in concordato preventivo con cessione dei beni, su richiesta del commissario giudiziale, la possibilità di usufruire del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ancorché il concordato preventivo non fosse stato (ancora) omologato, così come è attualmente previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 223/1991. L'A. espone i due indirizzi giurisprudenziali che si sono contrapposti ed espone l'interpretazione corretta, data dalla Suprema Corte nella pronuncia annotata, del terzo comma dell'art. 3 l. n. 223 cit.
Nota a sentenza
concordato preventivo; cessione dei beni; mobilità dei lavoratori
Italian
2004
26
5
487
488
none
Signorelli, F. (2004). Esonero dal contributo GIGS per i lavoratori licenziati.(Osservazioni a Cass. sez. un. civ. 12 marzo 2003, n. 3597). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 26(5), 487-488.
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