Il diritto UE di cambiare il diritto applicabile scelto dai soci fondatori alla costituzione della società riconosciuto agli operatori economici dell'Unione dalla Corte di giustizia nelle sentenze Cartesio del 2008 e VALE del 2012 ha determinato e determinerà importanti conseguenze sulla tutela delle parti deboli del rapporto societario e, tra queste, di quella dei lavoratori. Sul piano del diritto applicabile il diritto del lavoro si distacca dal diritto societario seguendo criteri di collegamento autonomi, ossia quelli stabiliti dal c.d. regolamento Roma I. Non tutti i conflitti tra maggioranza e lavoratori rientrano tuttavia nell’ambito d’applicazione di tale regolamento e sono dunque disciplinati da una legge diversa dalla lex societatis. Così è, ad esempio, per le questioni inerenti i diritti partecipativi dei lavoratori all’attività dell’azienda, i quali sono invece proprio disciplinati dalla lex societatis. E’ dunque su questi aspetti che deve concentrarsi la trattazione dato che è proprio in tale contesto che il cambiamento di legge societaria determina, a fronte della diversità di tutele previste dai diritti interni negli spazi non armonizzati, una modifica del livello di protezione dei lavoratori e in certi casi anche una significativa riduzione di tutela quando la società muta il diritto applicabile in un momento successivo la costituzione mediante lo spostamento di sede all'estero. In particolare, al fine di valutare il rischio di un’effettiva riduzione di tutela dei lavoratori in casi di spostamento all’estero di sede con cambiamento di legge applicabile, è allora necessario analizzare le discipline sostanziali degli Stati membri inerenti la protezione dei lavoratori e, in particolare, i diritti partecipativi degli stessi: (i) i rappresentanti dei lavoratori possono partecipare direttamente all’attività aziendale sedendo all’interno degli organi di controllo delle società ovvero (ii) possono essere titolari del diritto a essere informati e consultati tramite le loro rappresentanze sulle decisioni strategiche dell’impresa atte a creare ripercussioni sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro. Quest’indagine presuppone inoltre che il legislatore UE non sia intervenuto introducendo misure comuni di protezione dei soggetti deboli del rapporto societario. In virtù della relazione di proporzionalità inversa tra azione del legislatore europeo e competenza nazionale, tanto è maggiore e precisa la prima, tanto è minore la discrezionalità degli Stati e quindi il potenziale livello di diversità tra le legislazioni nazionali. Al fine di valutare il grado di diversità tra leggi interne quanto alla tutela delle parti deboli è allora necessario analizzare innanzitutto i principali atti UE inerenti le società quanto alla tutela dei lavoratori: (i) le direttive societarie, (ii) i regolamenti sulla società europea (SE) e sulla società cooperativa europea (SCE) e (iii) la direttiva 2005/56 sulle fusioni transfrontaliere. Tale analisi è volta tra l'altro a valutare se sia necessario un intervento del legislatore UE in materia di diritti di partecipazione dei lavoratori e, in caso di risposta positiva, se tale intervento debba realizzarsi mediante l'introduzione di norme materiali uniformi o invece attraverso una norma di diritto internazionale privato analoga all’articolo 16 della decima direttiva sulle fusioni transfrontaliera.

Crespi, S. (2016). Trasferimento di sede all'estero, cambiamento della lex societatis e tutela dei lavoratori a seguito delle sentenze UE Cartesio e VALE. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 1, 189-216.

Trasferimento di sede all'estero, cambiamento della lex societatis e tutela dei lavoratori a seguito delle sentenze UE Cartesio e VALE

Crespi, S
2016

Abstract

Il diritto UE di cambiare il diritto applicabile scelto dai soci fondatori alla costituzione della società riconosciuto agli operatori economici dell'Unione dalla Corte di giustizia nelle sentenze Cartesio del 2008 e VALE del 2012 ha determinato e determinerà importanti conseguenze sulla tutela delle parti deboli del rapporto societario e, tra queste, di quella dei lavoratori. Sul piano del diritto applicabile il diritto del lavoro si distacca dal diritto societario seguendo criteri di collegamento autonomi, ossia quelli stabiliti dal c.d. regolamento Roma I. Non tutti i conflitti tra maggioranza e lavoratori rientrano tuttavia nell’ambito d’applicazione di tale regolamento e sono dunque disciplinati da una legge diversa dalla lex societatis. Così è, ad esempio, per le questioni inerenti i diritti partecipativi dei lavoratori all’attività dell’azienda, i quali sono invece proprio disciplinati dalla lex societatis. E’ dunque su questi aspetti che deve concentrarsi la trattazione dato che è proprio in tale contesto che il cambiamento di legge societaria determina, a fronte della diversità di tutele previste dai diritti interni negli spazi non armonizzati, una modifica del livello di protezione dei lavoratori e in certi casi anche una significativa riduzione di tutela quando la società muta il diritto applicabile in un momento successivo la costituzione mediante lo spostamento di sede all'estero. In particolare, al fine di valutare il rischio di un’effettiva riduzione di tutela dei lavoratori in casi di spostamento all’estero di sede con cambiamento di legge applicabile, è allora necessario analizzare le discipline sostanziali degli Stati membri inerenti la protezione dei lavoratori e, in particolare, i diritti partecipativi degli stessi: (i) i rappresentanti dei lavoratori possono partecipare direttamente all’attività aziendale sedendo all’interno degli organi di controllo delle società ovvero (ii) possono essere titolari del diritto a essere informati e consultati tramite le loro rappresentanze sulle decisioni strategiche dell’impresa atte a creare ripercussioni sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro. Quest’indagine presuppone inoltre che il legislatore UE non sia intervenuto introducendo misure comuni di protezione dei soggetti deboli del rapporto societario. In virtù della relazione di proporzionalità inversa tra azione del legislatore europeo e competenza nazionale, tanto è maggiore e precisa la prima, tanto è minore la discrezionalità degli Stati e quindi il potenziale livello di diversità tra le legislazioni nazionali. Al fine di valutare il grado di diversità tra leggi interne quanto alla tutela delle parti deboli è allora necessario analizzare innanzitutto i principali atti UE inerenti le società quanto alla tutela dei lavoratori: (i) le direttive societarie, (ii) i regolamenti sulla società europea (SE) e sulla società cooperativa europea (SCE) e (iii) la direttiva 2005/56 sulle fusioni transfrontaliere. Tale analisi è volta tra l'altro a valutare se sia necessario un intervento del legislatore UE in materia di diritti di partecipazione dei lavoratori e, in caso di risposta positiva, se tale intervento debba realizzarsi mediante l'introduzione di norme materiali uniformi o invece attraverso una norma di diritto internazionale privato analoga all’articolo 16 della decima direttiva sulle fusioni transfrontaliera.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
diritto societario, trasferimento di sede all'estero, fusioni transfrontaliere, Unione europea, diritti dei lavoratori
Italian
2016
1
189
216
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Crespi, S. (2016). Trasferimento di sede all'estero, cambiamento della lex societatis e tutela dei lavoratori a seguito delle sentenze UE Cartesio e VALE. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 1, 189-216.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/110089
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